REGOLAMENTO

(Approvato a Calea -TO- il 18 gennaio 2004; modificato il 25 luglio 2004, il 08 luglio 2007)

ART.1

La Federazione si prefigge di edire e pubblicare il notiziario federale “AVICOLTURA-AVICULTURA”. Esso è Organo Ufficiale della Federazione. Lo scopo preminente della pubblicazione è tecnico-scientifico e si prefigge di divulgare norme, tecniche e consigli sul corretto allevamento e selezione avicola.

ART.2

Su di esso saranno pubblicati:

  • i verbali delle Assemblee generali sia ordinarie sia straordinarie con le rispettive eventuali modifiche statutarie e delibere;

  • le modifiche allo standard apportate dal Comitato Tecnico-Scientifico;

  • ogni qualsiasi altra modifica di norma o regolamento riguardante la Federazione ;

  • verbali o estratti di quanto stabilito o concordato a livello europeo con l’Entente Europèenne;

  • ogni altra notizia o informazione che il Consiglio Direttivo Federale ritenga utile e/o necessaria per coordinare i rapporti e la collaborazione fra le varie Associazioni.

ART.3

Organi del Notiziario sono:

  • Il Direttore

  • il Comitato di redazione

ART.4

Il Direttore responsabile è nominato dal Consiglio Direttivo Federale.

Esso deve:

  • essere tesserato di un’Associazione federata F.I.A.V. (condizione non necessaria qualora il Direttore nominato sia già esercitante nella professione di giornalista professionista iscritto all’albo generale dei giornalisti);

  • Avere idonee capacità professionali;

  • iscriversi (essere iscritto) all’ordine dei giornalisti nell’apposito elenco regionale riservato ai direttori di testate a carattere tecnico-scientifico;

  • tenere i contatti fra il Consiglio Direttivo Federale ed il Comitato di Redazione, per valutare di volta in volta le caratteristiche di pubblicazione; tenere i contatti e seguire la tipografia per quanto concerne la stampa;

  • inviare copia degli articoli proposti per la pubblicazione al Comitato di Redazione per la conseguente valutazione;

  • nel limite del possibile cercare di dare spazio e risalto ad ognuna delle Associazioni federate;

  • provvedere alla spedizione del notiziario tramite l’ufficio postale preventivamente concordato don l’Ente Poste;

  • altresì può avvalersi di collaboratori esterni, anche non tesserati, purché il contributo da loro apportato al notiziario sia di alto valore tecnico-scientifico.

    ART.5

Il Comitato di Redazione è nominato dal Consiglio Direttivo Federale ed è composto da tre a cinque membri, uno dei quali può essere scelto anche fra i non tesserati purché di idonee capacità tecnico-scientifiche.

Esso, in stretta collaborazione con il Direttore, ha il compito di facilitare l’acquisizione e la valutazione del materiale da pubblicare, dando il parere che deve essere ritenuto vincolante. Valuta gli scritti pervenuti dai soci per la pubblicazione e non potrà ammettere quelli con carattere politico, offensivo o in contrasto con le finalità statutarie della Federazione e/o in ogni modo lesivi dell’immagine della Federazione e dei suoi Organi.

ART.6

Il Direttore cessa dalla carica:

  • per dimissioni;

  • per comportamenti in contrasto con le norme statutarie e con il presente regolamento;

  • qualora il rapporto di fiducia concesso venga meno in seguito ad avvenimenti o fatti particolarmente gravi a lui imputabili che ledano la Federazione, i suoi Organi e/o i suoi associati.

ART.7

Il notiziario federale:

  • sarà inviato ad ogni singolo socio delle Associazioni federate (non sono ammesse spedizioni cumulative), sempre che la propria Associazione abbia provveduto nei tempi stabiliti dal presente regolamento e cioè entro il 31 gennaio dell’anno in corso a fornire alla Federazione e al Direttore del periodico l’elenco dei soci completo di indirizzo postale e regolato la quota federale;

  • sarà inoltre inviato, su indicazione del Consiglio Direttivo Federale, ad enti pubblici od ad organismi privati e persone, sia italiane sia estere, a scopo promozionale e/o divulgativo;

  • è organo ufficiale della Federazione pertanto in esso saranno pubblicati articoli e documenti riguardanti la vita della Federazione e delle Associazioni ad essa federete;

  • potranno essere ammessi scritti riguardanti altre associazioni od enti non federati purché di elevato valore tecnico e/o scientifico ed a scopo informativo;

  • pubblicherà resoconti di manifestazioni che abbiano ricevuto riconoscimento dalla Federazione;

  • potrà pubblicare calendari di manifestazioni avicole;

  • ne è vietata la vendita e la sottoscrizione da abbonamento tramite denaro

Calea (TO) li 18 Gennaio 2004