REGOLAMENTO FIAV

REGOLAMENTO FIAV

(approvato a Reggio Emilia in data 27/03/2004 – modificato in data 08/07/2007; 22/12/2007; 28/09/2014; 06/01/2019,24/6/2019, 18/9/2020)

Articolo 1

La FIAV (Federazione Italiana Associazioni Avicole) è un’Associazione apolitica e senza scopo di lucro, persegue finalità di utilità sociale nella promozione e nel sostegno di attività nel settore della TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE.

In particolare si prefigge di diffondere l’amore, la conoscenza, lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio avicolo nazionale, divulgando la conoscenza di questi uccelli e del loro habitat, interessandosi della loro protezione e dei problemi ecologico-ambientali connessi alla loro conservazione. Per il tramite dei singoli allevatori soci delle Associazioni federate, FIAV si prefigge ulteriormente di diffondere i sistemi del loro corretto allevamento, salvaguardare soggetti altrimenti in via di estinzione, selezionare nuove razze e colorazioni.

La Federazione persegue le sue finalità anche nel:

  • coordinare, regolamentare e controllare le attività svolte dalle Associazioni federate e dai loro soci
  • promuovere l’adesione a organizzazioni nazionali ed internazionali istituite per il raggiungimento di analoghe finalità;
  • promuovere e diffondere a mezzo stampa la cultura avicola, pubblicare la rivista “Avicoltura & Avicultura amatoriale” ed altre pubblicazioni periodiche e non, utili a realizzare le proprie finalità;
  • tenere il Registro Nazionale Allevatori (RNA) e fornire agli allevatori iscritti alle Associazioni federate i contrassegni inamovibili acquistati da ditte specializzate o da Enti pubblici o da altri organismi ai quali la Federazione aderisce, compatibilmente con le vigenti normative in materia di privacy;
  • promuovere mostre, concorsi ed altre manifestazioni a carattere divulgativo.
  • promuovere l’intervento della Federazione o delle singole Associazioni federate e/o dei loro iscritti a manifestazioni avicole nazionali ed internazionali;
  • fornire consulenza ed assistenza nei confronti delle Associazioni anche attraverso gruppi di acquisto ed altro;
  • compiere ogni altro atto utile al raggiungimento delle finalità statutarie;
  • cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale operano nella tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente.

Articolo 2

La Federazione ha sede nella località di residenza e/o domicilio del suo Legale rappresentante, ovvero in qualsiasi altro luogo il Consiglio Direttivo Federale dovesse deliberare per esigenze connesse all’attività federale e/o sopraggiunte.

Articolo 3

Sono Organi della Federazione:

  1. l’assemblea dei soci
  2. il consiglio direttivo
  3. il presidente
  4. il collegio dei revisori dei conti
  5. il collegio dei probiviri.

Gli Organi indicati al numero 4 e 5 sono facoltativi e saranno posti in essere su espressa decisione dell’assemblea. Alla loro costituzione seguirà il relativo regolamento da parte del Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche non prevedono retribuzione.

Articolo 4

La Federazione, per il raggiungimento degli scopi che si prefigge, può provvedere all’istituzione dei seguenti organi tecnici:

  • l’ordine dei giudici
  • la commissione tecnica sanitaria
  • il comitato tecnico scientifico
  • il notiziario federale “AVICOLTURA-AVICULTURA”.

La Federazione favorisce inoltre la costituzione dei gruppi di specializzazione o club di razza tra tesserati.

Ogni Organo tecnico verrà costituito con la predisposizione da parte del Consiglio Direttivo del relativo regolamento.

Tutte le cariche non prevedono retribuzione.

Articolo 5

L’Assemblea generale delle Associazioni è l’Organo supremo della FIAV. Essa stabilisce l’orientamento e gli indirizzi dell’attività federale su proposta del Consiglio Direttivo Federale.

Le sue delibere, adottate con le maggioranze previste dallo Statuto, vincolano gli altri Organi federali, tutte le Associazioni ed i rispettivi tesserati.

I soci, come descritto al primo comma dell’art. 2 dello Statuto, sono rappresentati nell’assemblea generale dal Presidente dell’associazione o da altro socio delegato.

Il sistema di votazione è palese, mediante alzata di mano, ad eccezione dell’elezione delle cariche federali, delle delibere per azioni di responsabilità nei confronti dei membri del C.D.F. e per le delibere in merito ai provvedimenti disciplinari di espulsione presi dal C.D.F. nei confronti dei soci (art. 10 e 21 presente regolamento).

Dei lavori dell’Assemblea deve essere redatto apposito verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea stessa. Copia dell’atto sarà trasmessa ad ogni Associazione federata.

Articolo 6

L’elezione dei membri del C.D.F. da parte dell’Assemblea avviene come segue:

  1. entro il mese di dicembre dell’anno precedente la scadenza del mandato del C.D.F. in carica possono essere presentate liste composte da candidati al consiglio direttivo con l’indicazione del candidato presidente e delle altre cariche delegate ai consiglieri. Le liste debbono essere inviate al C.D.F. tramite lettera raccomandata A.R. o, in alternativa all’indirizzo PEC federale.
  2. Le liste devono essere composte da un candidato presidente e da un numero di consiglieri variabile da 7 ad 11 consiglieri, scelti in modo da rappresentare almeno 4 Associazioni riconosciute da FIAV e comunque in numero non superiore a 2 per Associazione, ovvero uno solo per l’Associazione di appartenenza del candidato presidente.
  3. I candidati devono essere in regola con le quote versate alla propria Associazione, non perseguire fini speculativi sull’attività avicola amatoriale ed essere persone in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’ordinamento giuridico italiano, intendendosi rilevanti a questi effetti anche la sussistenza di procedimenti penali conclusi con sentenze di assoluzione legate a motivi procedurali e/o di procedimenti penali in corso per reati non colposi.
  4. Una volta definite le liste dei candidati, la Federazione, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, notificherà a tutte le Associazioni le liste da votare in occasione dell’Assemblea Generale, inviando una busta e la scheda appositamente predisposta e firmata dal presidente e dal segretario del CDF; saranno escluse le liste riportanti nominativi di candidati ineleggibili ai sensi dello statuto e dei regolamenti FIAV.
  5. Qualora un’Associazione non possa essere rappresentata, é previsto il voto tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Federazione; In questo caso la raccomandata deve:
  • arrivare alla sede della FIAV almeno cinque giorni prima della data stabilita per l’assemblea;
  • contenere in forma anonima la busta e la scheda fornita dalla federazione con indicata la lista di preferenza.
  1. In sede di Assemblea, ultimata la raccolta delle buste contenenti le espressioni di voto, rese pubbliche quelle ricevute tramite posta, si procederà allo spoglio ed alla nomina del nuovo consiglio direttivo.

Articolo 7

Il passaggio delle consegne con il C.D.F. uscente andrà effettuato in un consiglio direttivo convocato entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di cessazione del C.D.F. in carica e comunque dopo lo svolgimento dei Campionati Italiani.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo Federale è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione tranne quelli che per legge o statuto spettano all’Assemblea.

In caso di necessità ed urgenza il C.D.F. potrà adottare anche provvedimenti non di sua competenza, fatta salva la ratifica dell’Organo competente.

Articolo 9

Spetta al Consiglio Direttivo Federale:

  1. fissare le norme per il funzionamento della Federazione attraverso l’emanazione di appositi regolamenti;
  2. approvare i regolamenti, i programmi e autorizzare manifestazioni ufficiali di ogni associazione federata;
  3. controllare l’attività delle Associazioni e degli Organi Tecnici affinché essa sia conforme allo statuto ed agli indirizzi dettati nel suo ambito ed ai regolamenti;
  4. rappresentare la Federazione, nella persona del Presidente o altro componente il C.D.F. dallo stesso nominato, nei rapporti coi terzi, con la Federazione Europea, con altre Federazioni e Istituzioni Nazionali e/o Internazionali;
  5. deliberare sulla adesione ad organismi e/o organizzazioni istituite per il raggiungimento di analoghe finalità;
  6. deliberare sullo stare in giudizio.
  7. Sono inoltre riservate all’esclusiva competenza del C.D.F. le decisioni concernenti:
  • la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
  • l’approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;
  • l’istituzione e la regolamentazione di comitati e commissioni.

Dei lavori del Consiglio deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Copia dello stesso dovrà essere trasmesso a tutte le Associazioni

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo Federale è competente a giudicare le mancanze, le infrazioni e le violazioni commesse dalle Associazioni e dai loro singoli iscritti e, se del caso, può concedere all’interessato un termine di trenta giorni per la presentazione di giustificazioni e difese. L’eventuale provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo Federale, deve essere notificato all’interessato entro 20 giorni dalla sua adozione, con qualsiasi mezzo idoneo a comprovare la data di ricezione. Entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla notifica, il soggetto sanzionato potrà presentare al Consiglio Direttivo Federale un ricorso in opposizione ed in questo caso la decisione definitiva sarà assunta dall’Assemblea dei soci alla prima riunione utile. Nel tempo intercorrente tra la notifica della sanzione di espulsione e la definitiva decisione dell’assemblea, il soggetto sanzionato non potrà esercitare alcuna attività in ambito federale, né tantomeno essere candidato a cariche sociali e/o associative.

L’iscritto ad una Associazione federata, sospeso o espulso dalla Federazione deve essere sospeso od espulso anche dall’Associazione di appartenenza. L’iscritto espulso non potrà essere ammesso a far parte temporaneamente o definitivamente, di altra Associazione affiliata.

I provvedimenti disciplinari adottati da un’Associazione nei confronti di un proprio socio, devono essere notificati al Consiglio Direttivo Federale.

Il socio di una Associazione colpito da provvedimento disciplinare non può ottenere l’iscrizione ad altra Associazione federata fintantoché durano gli effetti del provvedimento disciplinare medesimo o non siano cessate altre cause ostative.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo Federale decade quando:

  1. la maggioranza dei suoi componenti rinuncia contemporaneamente al mandato. In questo caso il C.D.F. dimissionario rimane in carica per il disbrigo dell’ordinaria amministrazione ed ha il compito di indire nuove elezioni entro e non oltre 90 giorni dalla data di decadenza, sempre che l’Assemblea dei soci non abbia deliberato la designazione di un commissario straordinario per la gestione della Federazione in base al presente regolamento;
  2. Per gravi motivi, l’Assemblea ne deliberi lo scioglimento e nomini un commissario in sostituzione.

Articolo 12

Le associazioni che intendono aderire alla Federazione devono inoltrare apposita domanda al consiglio direttivo Federale da cui risulti:

1) la denominazione sociale;

2) la sede sociale;

3) le generalità del legale rappresentante.

La domanda deve essere corredata da:

  1. a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione;
  2. b) copia dell’avvenuta attribuzione del Codice Fiscale e/o Partita Iva;
  3. c) documento dichiarante il numero effettivo dei soci all’atto della presentazione della domanda;
  4. d) versamento della quota “una tantum” di affiliazione pari a Euro 300;
  5. e) elenco nominativo dei soci eletti alle cariche sociali.

Con l’inoltro della domanda, le Associazioni assumono per sé e per i propri iscritti l’obbligo di accettare e di osservare il presente regolamento, lo Statuto Federale, le delibere adottate dagli organi federali e tutti gli obblighi specificati al successivo articolo 15.

L’ammissione alla federazione è deliberata dal Consiglio Direttivo Federale e può avvenire in qualsiasi momento dell’anno. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ammissione, l’Associazione dovrà effettuare il versamento della quota annuale prevista in ragione di ogni singolo socio iscritto all’Associazione.

A partire dall’anno 2018, i membri di nuova ammissione, sono sottoposti ad un periodo di prova di 3 anni, all’esito dei quali il Consiglio direttivo federale statuirà circa l’aggregazione definitiva; nel caso in cui, in tale lasso di tempo, detti soci

1)       Assumano comportamenti che diano prova della mancata accettazione in proprio ed in capo ai propri iscritti, dell’obbligo di accettare e di osservare il presente regolamento, lo Statuto Federale e le delibere adottate dagli organi federali.

2)       non organizzino alcuna manifestazione a patrocinio federale, o non partecipino ad alcuna manifestazione espositiva intersociale o federale;

3)       non si attivino per reperire almeno 5 nuovi tesseramenti all’anno;

la domanda di adesione potrà essere rivalutata dal Consiglio direttivo Federale, eventualmente fornendo al socio un ulteriore termine per adeguarsi a quanto richiesto. Lo stesso accadrà nel caso in cui si dovesse riscontrare che le indicazioni contenute nella domanda di ammissione ovvero nella documentazione allegata siano incomplete o false.

In ogni caso, l’eventuale esclusione conseguente al mancato ottemperamento di una o più delle attività indicate ai precedenti punti 2, 3 , dovrà essere chiaramente motivata e contro la stessa il socio potrà presentare ricorso entro 30 giorni appellandosi all’assemblea dei delegati, che si pronuncerà in via definitiva, sentito il Consiglio Direttivo Federale. 

La delibera di non ammissione del nuovo socio deve essere sempre motivata. Contro di essa, entro trenta giorni, si può presentare ricorso appellandosi all’assemblea dei delegati che si pronuncerà in via definitiva sentito il Consiglio Direttivo Federale.

Tutte le Associazioni ammesse, anche nel corso del periodo di prova, devono trasmettere alla Federazione copia dei loro Statuti aggiornati qualora ne siano state approvate modifiche.

Articolo 13

La Federazione riconosce una o più Associazioni per Regione. Per essere ammesse a far parte della Federazione, le Associazioni devono contare un numero minimo di soci pari a 10 (dieci) fino alla seconda. Ogni altra Associazione nell’ambito della stessa Regione deve contare su un numero minimo di 30 (trenta) soci. Per continuare a far parte della Federazione tutte le Associazioni devono contare un minimo di dieci soci.

La graduatoria viene stabilita dalla data di presentazione della domanda di ammissione. Fa in ogni caso fede la data del timbro postale.

La Federazione ammette anche Associazioni “miste”. Sono tali quelle formate da soci allevatori di altre specie di uccelli diversi dagli avicoli. Nella fattispecie, il numero dei soci che viene preso in considerazione è quello dato dagli allevatori delle specie avicole. In ogni caso tutti i componenti l’Organo Direttivo dell’Associazione devono essere affiliati FIAV.

Articolo 14

Le associazioni federate non possono perseguire fini speculativi e praticare in alcun modo attività commerciali nel settore avicolo amatoriale.

Articolo 15

Le Associazioni federate hanno l’obbligo di:

  • osservare e far osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni federali evitando di assumere indirizzi con essi incompatibili;
  • partecipare in proprio o per delega alle assemblee federali;
  • accettare le decisioni organizzative e disciplinari adottate dagli Organi federali. Eventuali ricorsi non dovranno essere proposti ad organi diversi da quelli contemplati dallo Statuto e dai regolamenti,
  • organizzare manifestazioni a patrocinio federale e/o partecipare a manifestazioni espositive intersociali o federali;
  • reperire un numero minimo di 5 tesseramenti all’anno;
  • comunicare tempestivamente alla FIAV le variazioni dei propri Organi sociali e le eventuali modifiche statutarie e regolamentari;
  • entro il 28 febbraio di ogni anno ed in ogni caso entro la data stabilita per l’Assemblea Generale, versare la quota federale annua, prevista in ragione di euro 30 per ogni singolo iscritto e di euro 11 per ogni singolo iscritto minorenne per il suo primo anno di adesione, di 24 euro per i successivi rinnovi fino al raggiungimento della maggiore età. Tutte le adesioni dovranno essere effettuate in conformità alla vigente normativa in materia di privacy;
  • entro il 28 febbraio trasmettere l’elenco dei soci con i relativi indirizzi e recapiti telefonici;
  • entro la data stabilita per l’Assemblea Generale trasmettere l’elenco dei soci aggiornato con l’indicazione delle razze allevate e dei contrassegni inamovibili assegnati.
  • Prestare in proprio, tramite i propri associati, il lavoro preventivamente concordato.

L’inadempimento degli obblighi previsti ai precedenti numeri 1, 2, 3, 7 e 9, potrà costituire presupposto di risoluzione del contratto di affiliazione per inadempimento in base alla normativa generale di cui all’art. 1453 c.c.

L’inosservanza delle restanti prescrizioni, oltre a fondare il diritto di riesame della domanda di ammissione nel corso del periodo triennale di prova per le associazioni di nuova ammissione, potrà legittimare il Consiglio Direttivo Federale ad irrogare all’associazioni le sanzioni pecuniarie previste dall’art. 20 del presente Regolamento proporzionalmente alla gravità dell’inadempimento verificatosi.

In base all’impegno assunto dalle associazioni di appartenenza nei confronti della F.I.A.V., i provvedimenti disciplinari indicati nel successivo art. 20 potranno essere assunti ad impulso del Consiglio Direttivo federale anche a carico di singoli tesserati che si rendano responsabili delle mancanze, infrazioni o violazioni ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 16

Le Associazioni non in regola con l’articolo 15:

  1. a) al punto nr. 7: non possono partecipare con propri rappresentanti alle Assemblee federali né prendere parte alle attività della Federazione. Essi non sono elettori ed i loro tesserati non possono essere eletti alle cariche federali;
  2. b) al punto nr. 8: ai relativi soci non verrà inviato il periodico “AVICOLTURA & AVICULTURA amatoriale”;
  3. c) al punto nr. 9: ai soci sarà interdetta qualsiasi manifestazione fino a che non sarà inviato l’elenco. Qualora l’elenco pervenisse dopo il 31 agosto, sarà in ogni caso prevista l’interdizione dalle manifestazioni programmate per l’anno.

Articolo 17

Le Associazioni federate e/o ogni singolo socio cessano di far parte della Federazione

1) per recesso volontario nelle ipotesi di:

  1. a) dimissioni
  2. b) scioglimento dell’associazione;
  3. c) mancata effettuazione del versamento della quota associativa, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

2) per esclusione o risoluzione del contratto di affiliazione nelle ipotesi di:

  1. indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo Federale;
  2. violazione delle norme etiche o statutarie;
  3. costante incompatibilità di indirizzo riguardo ai principi dettati dallo Statuto Federale, anche riguardo al perseguimento degli scopi istituzionali ed all’esercizio delle attività che ne sono l’esplicazione.
  4. comportamenti contrari alle disposizioni federali ed alle disposizioni e/o decisioni dell’Assemblea e/o del Comitato Direttivo.
  5. rivalutazione in senso negativo della domanda di ammissione dei nuovi soci, per le associazioni rivelatesi inadempienti alle prescrizioni fissate dall’art. 12 del presente Regolamento, numeri 1, 2, 3 e/o in ogni caso dovesse essere riscontrato che le indicazioni contenute nella domanda di ammissione ovvero nella documentazione allegata, siano incomplete o false (a partire dall’anno 2018).

I soci o le associazioni escluse nella persona del loro legale rappresentante, possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo Federale nelle modalità precisate nei precedenti articoli 10 ed 12, di fronte alla successiva Assemblea dei Soci che si pronuncerà in via definitiva previa istruttoria del consiglio direttivo federale.

L’apertura di qualsiasi provvedimento per i casi sopra contemplati deve essere comunicata al soggetto interessato con lettera raccomandata o PEC.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato, così come quest’ultimo è escluso in caso di risoluzione per inadempimento del contratto di affiliazione nell’ipotesi prevista all’art. 8 secondo capoverso.

Qualora un’Associazione, per qualsiasi dei motivi sopra elencati, cessi di far parte della Federazione, i membri dell’ultimo Consiglio Direttivo dell’Associazione sono responsabili civilmente in solido dell’assolvimento degli obblighi dell’Associazione stessa verso la FIAV. Fino al totale assolvimento di tali obblighi, i membri di detto Consiglio Direttivo non potranno far parte di altra Associazione Federata. 

Articolo 18

Le Associazioni hanno l’obbligo di impegnarsi per l’organizzazione di mostre o rassegne a patrocinio FIAV. Gli animali presentati in qualsiasi manifestazione e dove, in qualunque modo, sia riconoscibile l’Associazione aderente alla FIAV, devono essere muniti di contrassegno federale inamovibile.

I contrassegni, forniti della Federazione, sono finalizzati a garantire la tracciabilità degli animali, in particolar modo riguardo ai fini espositivi, hanno le seguenti caratteristiche concordate con l’Entente Européenne a cui la FIAV ha aderito

  • anello intero, fisso ed inamovibile, di coloro unico stabilito per annualità, con impresso in modo indelebile un codice alfa-numerico progressivo, il diametro corrispondente e la sigla ” I ” corrispondente a Italia.

Entro il 30 novembre di ogni anno le Associazioni invieranno alla Federazione, su apposito modulo, la richiesta dei vari anelli necessari per i propri soci. Un secondo ordine potrà essere inviato entro il 31 gennaio ed un terzo entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo. Ordini pervenuti dopo quest’ultimo termine, saranno evasi compatibilmente con le disponibilità della Federazione.

Articolo 19

L’esercizio dei diritti e dei doveri federali, che discende dall’osservanza dello statuto federale e del relativo regolamento, spetta alle associazioni federate e ai loro soci purché in regola con il versamento delle quote.

Articolo 20

Le sanzioni che possono essere inflitte alle Associazioni ed ai tesserati sono le seguenti:

  • la censura
  • la sospensione
  • l’espulsione
  • la sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500 per ogni altra violazione.

La censura è il provvedimento adottato nei confronti di chi si rende responsabile di mancanze che rechino lieve danno alla federazione ed agli iscritti alle Associazioni federate, sia direttamente che indirettamente.

La Sospensione è il provvedimento adottato nei confronti chi violi norme statutarie, regolamenti e deliberazioni federali nonché nei confronti di chi, con il proprio comportamento, fomenti disordini e dissidi all’interno della federazione e dei suoi organi. La sospensione ha l’effetto di privare temporaneamente l’iscritto all’Associazione federata dei diritti derivanti dall’iscrizione stessa e può estendersi da un minimo di un mese ad un massimo di un anno.

L’espulsione è il provvedimento adottato nei confronti di chi violi ripetutamente norme statutarie, regolamentari e le deliberazioni federali ed anche nei confronti di chi, con il proprio comportamento, fomenti disordini e dissidi, all’interno della Federazione e dei suoi Organi di gravità tale, da far ritenere inadeguato il provvedimento della sospensione.

Il pagamento della sanzione amministrativa eventualmente irrogata da parte del soggetto destinatario, è condizione indispensabile per il rinnovo del tesseramento presso una qualsiasi delle Associazioni federate. L’eventuale tesseramento effettuato in violazione della presente disposizione, può essere annullato ad iniziativa del Consiglio Direttivo Federale mentre il sanzionato inadempiente non avrà alcun diritto alla ripetizione delle somme eventualmente corrisposte allo scopo.

L’iscritto all’Associazione federata che violi una prima volta le norme concernenti i contrassegni inamovibili atti al riconoscimento della produzione avicola, sarà sospeso, se recidivo sarà espulso. L’espulsione ha l’effetto di privare il singolo iscritto dei diritti derivanti dall’iscrizione all’Associazione federata in modo definitivo.

Gli iscritti delle Associazioni federate che vengono sospesi perdono il diritto a partecipare a manifestazioni avicole organizzate dalle Associazioni o dalla Federazione stessa, per tutto il periodo della sospensione. Il provvedimento disciplinare della sospensione comporta l’inibizione a ricoprire cariche associative e federali per un periodo di 3 anni.

La notifica delle sanzioni disciplinari deve essere effettuata tramite lettera racc.ta A.R. ma ove il destinatario abbia fornito alla Federazione anche un indirizzo di posta certificata, la notifica potrà avvenire tramite PEC federale; in tal caso farà fede la ricevuta di consegna.

Articolo 21                 

Si intende abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente regolamento e per quanto non espressamente contemplato, si fa riferimento al Codice Civile e alle norme di legge applicabili.

Matelica, 18 settembre 2020

Il Commissario straordinario

Avv. Saveria Lippera