Regolamento anelli FIAV

Regolamento anelli F.I.A.V.

Art. 1 – Gli anelli FIAV sono marchi individuali concessi in uso ai soli membri della Federazione dietro pagamento di un prezzo, per contraddistinguere i propri animali (riconoscimento ufficiale federale) a fini espositivi

Art. 2 – La Federazione Italiana Associazioni Avicole, gestisce il Registro Anelli tramite la piattaforma informatizzata S.O.A. (Sistema gestione soci ed Ordinazione Anelli), a sua volta sincronizzata con il sistema informatico degli ingabbi.

Art. 3 – La possibilità di utilizzo dei marchi,é concessa agli associati all’atto del tesseramento e per i fini previsti dal presente Regolamento, cioè consentire la partecipazione a mostre a giudizio, esposizioni divulgative e rassegne organizzate in proprio da FIAV, a mostre a giudizio, esposizioni divulgative e rassegne organizzate dalle associazioni e club ad essa aderenti e ad esposizioni internazionali europee patrocinate dall’Entente Européenne, organismo sovranazionale cui FIAV aderisce.

Art.4 – L’anello reca una sigla composta da più caratteri: EE (Entente Européenne) + I (Italia)+ Numero diametro (ad es 11) + numero anno (limitato alle ultime due cifre e di trasverso, ad es. 18) + A/Z (lettera corrispondente alla serie) 0/999 (numero relativo alla serie).

Art. 5 – Il colore degli anelli è indicativo dell’anno di emissione ed ha cadenza ciclica sessennale (es: Verde 2019, Grigio 2020, Bianco   2021, Nero 2022, Giallo 2023, Blu 2024, Verde 2025 e così via).

Art. 6 – I diametri degli anelli riconosciuti ed in uso nell’ambito della FIAV sono: 3.5- 6 -9 -10-11-12-13-14-15-16-18-20-22-24-27 mm.

Art. 7 – La richiesta anelli – ordinabili in gruppi di10, 20 e 25 a seconda del diametro come esposto nella tabella fine del regolamento – è effettuata dalle associazioni aderenti a FIAV, su richiesta presentata dai rispettivi tesserati alla loro segreteria e/o al responsabile anelli nominato da ciascuna associazione; le richieste debbono essere effettuate on line, sulla piattaforma anelli federale (Sistema SOA), dai responsabili anelli delle associazioni, tassativamente entro le seguenti date:

1°ORDINE: 30 NOVEMBRE

2° ORDINE: 31 GENNAIO

3°ORDINE: 15 MARZO

4° ORDINE: 15 APRILE

Di norma il 4° ordine chiude la stagione anelli salvo eccedenze, che verranno eventualmente comunicate ai responsabili anelli delle associazioni dal responsabile anelli federale. Una volta completato l’inserimento dell’ordine sul sistema SOA, è onere dell’addetto ai contrassegni interessato, dare avviso dell’avvenuto ordine al responsabile anelli federale.

Art. 8 – Gli ordini anelli vengono evasi /consegnati solo dopo il pagamento anticipato, da effettuare tramite bonifico sul conto corrente intestato a FIAV. Il costo dei contrassegni praticato alle Associazioni è di 0.30€/cadauno + spese di spedizione (detto costo può variare in base alle tariffe del servizio postale);

Art. 9 – Perché gli ordini vengano evasi, le associazioni devono:

  1. Essere in regola con qualsiasi pagamento Federale;
  2. Aver provveduto alla registrazione nel sistema SOA dell’ordine anelli precedentemente effettuato;
  3. Aver provveduto alla consegna delle documentazioni richieste.

Art. 10 – Le associazioni sono tenute a dare tempestiva comunicazione al responsabile anelli federale riguardo ad ogni cambio di Consiglio Direttivo od eventuale sostituzione del responsabile anelli precedentemente nominato,

Art. 11 – I tesserati possono richiedere i contrassegni solamente alla associazione di cui risultino soci ordinari; è di conseguenza fatto tassativo divieto alle associazioni, di ordinare anelli per i soci ospiti.

Art 12 – Entro il 31 agosto di ogni anno, il responsabile anelli di ciascuna associazione deve aver provveduto alla registrazione ed assegnazione ai propri tesserati, dei contrassegni ordinati e consegnati nell’anno corrente. 

Art. 13 – La cessione dei contrassegni è permessa ai soli tesserati FIAV, con tassativa esclusione di soggetti esterni ad essa, pena la sospensione del socio (associazione) o del tesserato responsabile a norma dell’art.21 del Regolamento Federale, per un periodo la cui durata è a discrezione del Consiglio Direttivo Federale; contro detto provvedimento non è ammesso ricorso.

Art. 14 – I club affiliati a FIAV non possono richiedere in proprio i contrassegni federali, né i loro soci utilizzare quelli a cui abbiano diritto in quanto tesserati di associazioni aderenti alla FIAV, per partecipare a mostre che siano estranee al circuito espositivo E.E..

Art. 15 – In ogni caso l’utilizzo dei contrassegni FIAV all’esterno del circuito espositivo federale italiano, dovrà essere autorizzato dal Responsabile anelli federale, previa richiesta da inoltrare allo stesso almeno 20 giorni prima dell’evento. Il mancato rispetto di quest’obbligo, potrà comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari al/ai trasgressore/i.

Art. 16 – Laddove un animale munito di contrassegno distintivo sia ceduto ad altro tesserato FIAV ed il proprietario voglia consentire a quest’ultimo (cessionario o acquirente) l’esposizione in manifestazioni a giudizio del soggetto a suo nome, il numero od i numeri degli anelli dovranno essere comunicati al responsabile anelli della propria associazione, insieme al nominativo del cessionario/acquirente ed a quello dell’associazione di appartenenza, in modo che quest’ultimo possa darne comunicazione al responsabile anelli federale per l’opportuno aggiornamento del sistema. Per essere efficaci, eventuali comunicazioni di cessione dei contrassegni ad altri tesserati dovranno essere inviate al Responsabile anelli federale inderogabilmente entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 17 – È fatto divieto ai tesserati FIAV di Partecipare con animali muniti di contrassegni federali integri a mostre, esposizioni divulgative, rassegne, mercati, organizzati da Associazioni/Federazioni/Comitati/Circoli non affiliati a FIAV, salvo deroga concessa dietro espressa richiesta, da indirizzare corredata di motivazione alla segreteria della Federazione; la relativa decisione è esclusiva competenza del Consiglio direttivo Federale.

Art. 18 – Ogni uso improprio dei contrassegni, ivi compresa la violazione delle prescrizioni contenute ai precedenti art. 15 e 17, è punito a norma delle previsioni di cui all’art. 21 del regolamento federale: la gravità della sanzione irrogata sarà proporzionale alla gravità della violazione; contro il relativo provvedimento, di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo Federale, non è ammesso ricorso.

Art. 19 – Per quanto ivi non espressamente previsto si richiamano le disposizioni del Regolamento federale e del Regolamento mostre federale.

Art. 20 – Le previsioni del presente regolamento possono essere oggetto di variazione valutazione annuale da parte del Consiglio Direttivo Federale.

Diametro  MM1 ORDINE2 ORDINE3 ORDINE4 ORDINE
32MULTIPLI DI 20MULTIPLI DI 20MULTIPLI DI 20MULTIPLI DI 10
27MULTIPLI DI 20MULTIPLI DI 20MULTIPLI DI 20MULTIPLI DI 10
24MULTIPLI DI 20MULTIPLI DI 20MULTIPLI DI 20MULTIPLI DI 10
22MULTIPLI DI 20MULTIPLI DI 20MULTIPLI DI 20MULTIPLI DI 10
20MULTIPLI DI 20MULTIPLI DI 20MULTIPLI DI 20MULTIPLI DI 10
18MULTIPLI DI 20MULTIPLI DI 20MULTIPLI DI 20MULTIPLI DI 10
16MULTIPLI DI 20MULTIPLI DI 20MULTIPLI DI 20MULTIPLI DI 10
15MULTIPLI DI 20MULTIPLI DI 20MULTIPLI DI 20MULTIPLI DI 10
14MULTIPLI DI 20MULTIPLI DI 20MULTIPLI DI 20MULTIPLI DI 10
13MULTIPLI DI 20MULTIPLI DI 20MULTIPLI DI 20MULTIPLI DI 10
12MULTIPLI DI 25MULTIPLI DI 25MULTIPLI DI 25MULTIPLI DI 10
11MULTIPLI DI 25MULTIPLI DI 25MULTIPLI DI 25MULTIPLI DI 10
10MULTIPLI DI 25MULTIPLI DI 25MULTIPLI DI 25MULTIPLI DI 10
9MULTIPLI DI 25MULTIPLI DI 25MULTIPLI DI 25MULTIPLI DI 10
8MULTIPLI DI 25MULTIPLI DI 25MULTIPLI DI 25MULTIPLI DI 10
6MULTIPLI DI 25MULTIPLI DI 25MULTIPLI DI 25MULTIPLI DI 10
3.5MULTIPLI DI 25MULTIPLI DI 25MULTIPLI DI 25MULTIPLI DI 10