REGOLAMENTO MOSTRE
(modificato dal C.D.F. di Reggio Emilia in data 27 marzo 2004, di Fornovo in data 22.12.2007,
di Erba in data 10 luglio 2011, di Piacenza in data 04 marzo 2012 e dal C. S. in Matelica alla data 06 gennaio 2019, 24 giugno 2019)
SOMMARIO
Cap. I – Norme generali
Cap. II – Calendario e riconoscimento
Cap. III – Comitato organizzatore
Cap. IV – Regolamento e programmi
Cap. V – Espositori
Cap. VI – Ingabbio
Cap. VII – Concorso – Giudizio – Valutazione
Cap. VIII – Premiazione – Omologazione
Cap. IX – Provvedimenti disciplinari
Cap. X – Disposizioni varie
Capitolo I -Norme generali
Articolo 1
Il presente “Regolamento Generale” stabilisce le norme che disciplinano le manifestazioni avicole e culturali riconosciute ed autorizzate dalla Federazione Italiana delle Associazioni Avicole. I regolamenti di tutte le associazioni aderenti alla FIAV devono rispettare le norme previste da questo “Regolamento Generale”.
Esso s’intende riconosciuto ed accettato dalle associazioni federate, dai loro singoli soci e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intervengano alle manifestazioni in questione.
Articolo 2
Le manifestazioni riconosciute dalla FIAV hanno lo scopo di:
1. favorire l’incontro tra gli interessati agli aspetti, anche culturali, dell’allevamento degli avicoli di razza pura;
2. consolidare il vincolo associativo tra gli allevatori;
3. diffondere tra il pubblico la conoscenza degli avicoli di razza pura ed il loro allevamento;
4. promuovere l’allevamento ed il miglioramento delle razze pure ed in particolare di quelle italiane.
Articolo 3
Sono manifestazioni ufficiali le esposizioni riconosciute ed autorizzate dalla FIAV, in quanto la federazione interviene con gli organismi competenti.
In relazione a quanto sopra esposto, alla loro prevalente finalità e all’area territoriale interessata, le manifestazioni si suddividono in:
1) Rassegne: esposizioni locali non ufficiali, organizzate a scopo divulgativo, da un’associazione che invita i singoli soci ad esporre i propri animali; non è previsto il giudizio dei soggetti esposti, il cui numero non deve essere superiore a ottanta. Possono essere effettuate rassegne con più di 80 animali a condizione che l’Associazione organizzi nello stesso anno anche la Mostra Sociale.
2) Mostre Sociali: esposizioni ufficiali, riservate ai soci di un’associazione, nelle quali è obbligatorio il giudizio dei soggetti esposti;
3) Mostre Intersociali: esposizioni ufficiali, riservate ai soci di due o più associazioni, nelle quali è obbligatorio il giudizio dei soggetti esposti;
4) Mostre Internazionali: esposizioni ufficiali, a cui possono partecipare tutti i soci delle associazioni federate alla FIAV e quelli delle federazioni estere riconosciute dall’Entente Européenne, nelle quali è obbligatorio il giudizio dei soggetti esposti;
5) Mostre di Club nazionali: esposizioni nazionali ufficiali, in cui sono esposte solo una o più razze affini e alle quali possono partecipare tutti i soci delle associazioni federate iscritti al club della razza o delle razze in questione. E’ obbligatorio il giudizio dei soggetti esposti;
6) Mostre di Club internazionali: esposizioni internazionali ufficiali, in cui sono esposte solo una o più razze affini e alle quali possono partecipare tutti i soci delle associazioni federate alla FIAV e quelli delle federazioni estere riconosciute dall’Entente Européenne iscritti al club della razza o delle razze in questione. E’ obbligatorio il giudizio dei soggetti esposti;
7) Campionati Italiani d’Avicoltura: unica esposizione nazionale ufficiale. La relativa organizzazione è riservata alla FIAV congiuntamente all’associazione territorialmente interessata ed è obbligatorio il giudizio dei soggetti esposti.
Per le Mostre sociali, intersociali e le mostre nazionali di Club, l’importo fissato per l’ingabbio di ciascun animale, dovrà essere maggiorato dell’importo di 0,50 centesimi da corrispondere alla Federazione all’esito della manifestazione od, al più tardi, entro 30 giorni dalla sua chiusura; le somme derivanti da detto contributo straordinario, saranno destinate alla formazione dei giudici ed al finanziamento delle attività federali.
In tutte le manifestazioni gli animali devono essere completi di contrassegni inamovibili e le condizioni espositive devono essere conformi alle norme in materia (vds. art. 28)Capitolo II – Calendario e riconoscimento.
Articolo 4
Al fine di concordare le proposte per il calendario annuale di tutte le manifestazioni espositive e culturali ufficiali, le associazioni interessate devono presentare, a pena di decadenza, una domanda di riconoscimento alla FIAV entro il trentun agosto d’ogni anno, specificando:
1) Il tipo di manifestazione (vedi art. 3) e relativa data di apertura e chiusura;
2) Il luogo dell’esposizione, la data relativa all’ingabbio ed al giudizio, qualora a conoscenza. Laddove alla data del 31/8 di ogni anno, le associazioni siano impossibilitate a fornire le indicazioni predette, le stesse dovranno pervenire alla Federazione con almeno un mese di anticipo rispetto alla data fissata per lo svolgimento della manifestazione.
3) Dimostrare di essere in regola con i pagamenti delle quote federali e di altre eventuali pendenze economiche con FIAV.
Articolo 5
Il Consiglio Direttivo Federale esamina le richieste delle varie associazioni e stabilisce, quindi, il calendario annuale ufficiale. Qualora il Consiglio Direttivo Federale ritenga che non vi siano sufficienti garanzie per il buon esito della manifestazione, chiede gli adeguamenti necessari. In mancanza di assicurazioni il Consiglio Direttivo Federale nega l’autorizzazione richiesta .
Il calendario ufficiale non può subire modifiche se non per delibera del Consiglio Direttivo Federale. L’associazione che, per qualsiasi ragione, non possa allestire la manifestazione nella data prevista può rinunciarvi, dandone tempestiva comunicazione alla FIAV. La rinuncia dà diritto al rimborso della quota prevista dall’art. 14, nella misura del 90% della stessa se comunicata entro quindici giorni antecedenti la data prevista. Il diritto al predetto rimborso viene perduto dopo l’inutile spirare di tale termine.
Articolo 6
Il Consiglio Direttivo Federale può fissare, di anno in anno, il numero massimo di manifestazioni ufficiali ed, eventualmente, anche il numero massimo dei soggetti da giudicare per ogni razza, secondo quanto viene deliberato dall’Ordine dei Giudici e dalla Commissione Tecnico Scientifica.
Articolo 7
I giudici federali e i giudici appartenenti ad altre Federazioni Europee aderenti all’E.E. se indicati dall’O.d.G. della FIAV sono gli unici autorizzati a giudicare nelle esposizioni riconosciute ufficialmente dalla FIAV.
Articolo 8
All’Ordine dei Giudici spetta la designazione dei giudici ai campionati italiani, nonché la decisione ultima in merito a quelli proposti e convocati nell’ambito delle manifestazioni richieste dalle associazioni, così come anche la scelta dell’eventuale Presidente di giuria nelle manifestazioni. Laddove, per dimenticanza, detta nomina sia stata omessa, la presidenza di giuria spetterà al giudice (italiano) più anziano tra quelli parteciparti alla manifestazione, facendo fede in tal senso la data di iscrizione all’albo ufficiale dei giudici FIAV. All’ Ordine dei Giudici spetta inoltre il compito di aggiornare costantemente l’albo dei giudici che dovrà essere pubblicato sul sito internet della FIAV.
Capitolo III – Comitato organizzatore
Articolo 9
Ogni associazione, in previsione dell’allestimento di un’esposizione, è tenuta a nominare un Comitato Organizzatore composto da un minimo di cinque persone. Il Comitato Organizzatore ha competenza per tutti gli adempimenti inerenti l’esposizione stessa e dove operare nel limite del mandato conferitogli. Il Comitato Organizzatore ha inoltre il compito di inviare con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla giornata di giudizio, ai giudici convocati, l’elenco completo delle razze e delle relative colorazioni presenti nella manifestazione congiuntamente al regolamento della mostra.
Articolo 10
Il Comitato Organizzatore ha sede presso l’ufficio della direzione dell’esposizione che deve essere accessibile agli espositori, ai componenti del Consiglio Direttivo Federale ed all’Ordine dei Giudici.
Articolo 11
Ogni Comitato Organizzatore deve prevedere un presidente, un direttore dell’esposizione, un segretario ed un responsabile delle condizioni espositive degli animali con facoltà di non accettare e/o ritirare i soggetti in condizioni non idonee. Il presidente può anche essere il direttore dell’esposizione della manifestazione, sia dal punto di vista organizzativo che tecnico, e curare ogni altro adempimento previsto dal presente regolamento. Il segretario è responsabile delle operazioni di ingabbio e cura gli atti amministrativi connessi con l’allestimento dell’esposizione.
Articolo 12
A persone non tesserate FIAV possono essere affidate solo mansioni esecutive.
Articolo 13
La costituzione di un Comitato d’ Onore è facoltativa.
Capitolo IV – Regolamento-Programma
Articolo 14
Per le manifestazioni riconosciute dalla FIAV è obbligatoria la stampa di un regolamento-programma.
La bozza del regolamento-programma, CON ALLEGATA FOTOCOPIA DELLA RICEVUTA DEL PAGAMENTO DELLA TASSA di € 25, deve essere inviata, CON ALMENO SESSANTA GIORNI D’ANTICIPO RISPETTO ALLA DATA DELLA MANIFESTAZIONE, a pena di decadenza, al RESPONSABILE MOSTRE NAZIONALE, il quale:
1) darà la sua approvazione, che potrà essere subordinata ad eventuali proposte di modifica;
2) invierà comunicazione dell’avvenuto riconoscimento all’Ordine dei Giudici allegando copia del regolamento-programma ed il nominativo del o dei giudici proposti. Salvo diversa disposizione dell’Ordine dei Giudici, cui comunque spetta la decisione definitiva sui nominativi prescelti a norma dell’art. 8 presente regolamento, la comunicazione dell’avvenuto riconoscimento da parte del responsabile mostre nazionale, avrà in linea di principio valore di autorizzazione a giudicare per i giudici prescelti.
NON SARANNO PRESE IN ESAME RICHIESTE PERVENUTE FUORI DEL TERMINE DEI 60 G.G.
Non possono essere autorizzate manifestazioni nei venti giorni che precedono e seguono la data fissata per lo svolgimento dei Campionati Italiani.
Articolo 15
Nel regolamento-programma di tutte le manifestazioni ufficiali devono essere indicati:
1. l’associazione che organizza l’esposizione, il suo indirizzo ed un recapito telefonico;
2. il tipo della manifestazione, secondo la classificazione di cui all’art. 3;
3. la data e gli orari previsti per l’ingabbio, il giudizio, l’apertura al pubblico, la chiusura e la premiazione;
4. la località dove è allestita l’esposizione;
5. le specie, le classi e i concorsi ammessi;
6. il numero massimo di soggetti esponibili;
7. l’elenco ufficiale delle premiazioni previste
8. gli eventuali premi particolari e le modalità di attribuzione, ivi compresi i premi per attività od iniziative a carattere avicolo-culturale, promosse o realizzate dai soci; l’attribuzione di questi premi è riservata insindacabilmente al Comitato Organizzatore che può, allo scopo, avvalersi di esperti esterni ad esso;
9. i nomi dei componenti il Comitato Organizzatore, il numero dell’azienda ASL competente per territorio e il nome dell’eventuale medico veterinario preposto al controllo dei soggetti esposti, quando sia noto con sufficiente anticipo;
10. l’importo della tassa di reclamo (vedi art. 62).
La FIAV, autonomamente o su richiesta d’organismi superiori, può disporre la pubblicazione gratuita di comunicati inerenti l’avicoltura. Al regolamento-programma va accompagnata una scheda per la prenotazione dell’ingabbio. La prenotazione scritta è obbligatoria e vincolante per l’allevatore-espositore.
Articolo 16
Gli stampati federali predisposti per l’allestimento di una manifestazione:
o schede di giudizio e valutazione
o manifesti
o questionari
o quant’altro può servire alla buona realizzazione dell’esposizione
devono essere richiesti alla segreteria federale al momento dell’invio del regolamento-programma previsto dall’art. 14 previa corresponsione del relativo importo stabilito dall’Organo competente.
Capitolo V – Espositori
Articolo 17
Possono partecipare alle manifestazioni riconosciute dalla FIAV gli iscritti alle associazioni aderenti alla federazione per l’anno in corso.
Ogni iscritto deve:
1. essere in regola con il tesseramento nel momento in cui si svolge l’esposizione;
2. essere esente da provvedimenti disciplinari che limitano questo diritto;
3. aver inviato il modulo di iscrizione all’esposizione, debitamente compilato, entro il termine previsto;
4. aver versato la quota di partecipazione e le quote di ingabbio al Comitato Organizzatore comprensive del contributo straordinario di cui al penultimo cpv art.3 del presente Regolamento;
5. aver assolto gli eventuali obblighi in materia sanitaria.
6. Il Comitato Organizzatore respinge le domande d’iscrizione quando viene raggiunto il numero massimo di soggetti esponibili previsto dal regolamento-programma per ogni gruppo di razze a concorso. Tutti i tesserati devono astenersi dal partecipare, sotto qualsiasi forma, a manifestazioni indette, in Italia o all’estero, da associazioni le cui finalità siano in contrasto con quelle della FIAV e dell’Entente Européenne.
Eventuali trasgressioni sono sanzionate in base alle norme previste dallo statuto federale e dai relativi regolamenti.
Articolo 18
Ai fini della partecipazione alle esposizioni i tesserati alle associazioni aderenti alla FIAV possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:
A. allevatori ordinari;
B. allevatori giovani: sono gli allevatori d’età inferiore ai diciotto anni;
Capitolo VI – Ingabbio
Articolo 19
Ai fini dell’ammissione e della regolarità della partecipazione d’ogni allevatore-espositore, sarà cura del Comitato Organizzatore verificare:
1) la tessera comprovante, per l’anno in corso, il tesseramento dell’allevatore-espositore a una associazione federata;
2) la categoria dell’allevatore secondo l’art. 18;
3) la presenza degli anelli;
4) il certificato attestante l’effettuazione delle eventuali vaccinazioni e/o esami prescritti.
Articolo 20
In caso d’irregolarità commesse all’ingabbio dei soggetti, il Comitato Organizzatore deve escludere l’espositore dal concorso al quale il soggetto irregolare è iscritto. Se le irregolarità sono rilevate durante o dopo i giudizi, il Comitato Organizzatore deve, comunque, escludere i soggetti da ogni classifica e premiazione.
Qualora l’irregolarità consista nel rilevare animali con anelli tagliati o manomessi gli animali in questione non possono rimanere in esposizione e vanno quindi tolti dalle gabbie indipendentemente dagli altri provvedimenti disciplinari che il caso riveste.
Nel caso in cui l’irregolarità sia considerata dolosa, ossia nel caso di provata frode intesa ad ingannare il Comitato Organizzatore od il giudice, l’espositore deve essere eliminato da qualsiasi classifica o premiazione ed il soggetto o i soggetti in questione devono essere a disposizione del Comitato Organizzatore per gli eventuali accertamenti. Gli atti relativi devono essere inviati alla segreteria della FIAV per i provvedimenti disciplinari del caso.
Articolo 21
Le operazioni di ingabbio devono essere ultimate prima che inizi il giudizio dei soggetti da parte della giuria.
Articolo 22
Le gabbie utilizzate per l’allestimento dell’esposizione sono fornite dall’associazione organizzatrice.
Per quanto riguarda i Campionati Italiani, le gabbie e le attrezzature eventualmente utili devono essere messe a disposizione della FIAV, a titolo gratuito, da parte di tutte le associazioni aderenti. Tutte le attrezzature devono rientrare nei tipi fissati dalla Commissione Tecnico-Scientifica ed essere adatte alle dimensioni dei soggetti che sono destinate ad ospitare, come indicato nella parte generale dello “Standard Italiano delle Razze Avicole”.
In deroga a questo, si stabilisce che i soggetti di “Phoenix Sokoku Nano” ed Onagadori maschi debbano essere alloggiati in gabbie di maggiori dimensioni munite di posatoio.
Nell’ambito dei “Campionati Italiani”, non è possibile prescindere dalla continuità di ingabbio come previsto dallo standard, anche in caso di concomitanza di mostre di Club o di mostre sociali.
Fino al termine delle operazioni di giudizio e valutazione, le gabbie devono essere prive di qualsiasi contrassegno applicato dall’espositore del soggetto. Le gabbie devono essere numerate preventivamente con una numerazione unica progressiva.
Gli animali devono essere esposti singolarmente per il “Concorso Individuale”; per il “Concorso Famiglia” è prevista l’esposizione di un numero di animali da quattro a sei. Per il “Concorso Gruppo”, dovrà essere presentato un gruppo di tre soggetti della stessa razza e stessa colorazione, un maschio e due femmine, che dovranno essere ingabbiati singolarmente. Ciascuna gabbia dei soggetti componenti il “Gruppo”, oltre che dalla numerazione progressiva generale, deve essere contraddistinta dalla lettera A (maschio), B e C (femmine).
Alla chiusura dell’ingabbio la numerazione diventa definitiva e non potrà più essere modificata.
Articolo 23
Ad ingabbio avvenuto, non è più possibile per l’allevatore – espositore sostituire i soggetti esposti.
Articolo 24
Dopo le operazioni di giudizio e valutazione dei soggetti esposti, le gabbie devono essere sigillate; potranno essere riaperte solo in caso di necessità, anche su indicazione dell’eventuale veterinario incaricato, previa autorizzazione del presidente del Comitato Organizzatore, che provvederà poi a farle sigillare nuovamente fino al termine della manifestazione od in caso di vendita del soggetto.
Articolo 25
Per le esposizioni di cui ai punti 2-3-4-5-6-7 dell’art. 3, a giudizio avvenuto, il Comitato Organizzatore deve apporre alla gabbia la scheda di giudizio e valutazione e provvedere alla predisposizione e distribuzione di un catalogo nel quale siano riportati tutti gli animali giudicati per razza e corretta colorazione come da standard, numero di anello, predicato e punteggio assegnato ed il relativo allevatore.
Articolo 26
Terminate le operazioni di registrazione del soggetto, il segretario del Comitato Organizzatore rilascia all’espositore una ricevuta staccata dal registro delle iscrizioni, la quale costituirà l’unico documento valido per il ritiro del soggetto al termine dell’esposizione.
Il registro delle iscrizioni è segreto fino al termine delle operazioni di giudizio e valutazione e deve essere custodito a cura del Comitato Organizzatore.
Sul registro delle iscrizioni devono essere annotati i dati relativi all’espositore:
a) cognome e nome;
b) categoria di appartenenza;
c) indirizzo;
d) associazione di appartenenza.
Inoltre, per ogni soggetto a concorso, deve essere registrato:
1. razza;
2. colorazione;
3. numero della gabbia;
4. numero dell’anello di riconoscimento;
5. sesso;
6. anno di nascita;
7. classe a concorso A o B (vedi art. 30)
8. concorso per il quale partecipa: Singolo, Famiglia o Gruppo.
Articolo 27
L’associazione che allestisce l’esposizione provvede direttamente ed a proprie spese al mantenimento dei soggetti esposti, dal momento dell’ingabbio al termine dell’esposizione.
Articolo 28
L’allevatore – espositore assume integralmente responsabilità e rischi derivanti dall’esposizione dei soggetti iscritti alla manifestazione: il comitato organizzatore, pertanto, non sarà tenuto a rispondere di eventuali fughe, decessi, furti, malattie od altri danni che gli animali dovessero riportare durante il periodo espositivo.
Il Comitato Organizzatore, avvalendosi anche dell’eventuale indicazione del veterinario incaricato, non accetterà l’ingabbio di soggetti affetti da malattie, parassiti o in condizioni di salute precaria.
Il Comitato Organizzatore deve adottare, in ogni caso, tutti gli opportuni provvedimenti atti a garantire il buon trattamento e la sicurezza dei soggetti esposti.
Articolo 29
I soggetti venduti possono essere ritirati dall’acquirente al termine dell’esposizione, salvo deroga motivata del Comitato organizzatore o differente previsione contenuta nell’ambito del Regolamento mostra; quelli non in vendita o invenduti, potranno essere ritirati dall’espositore o da chi per esso, soltanto al termine dell’esposizione, salvo autorizzazione scritta e motivata da parte dell’eventuale veterinario incaricato e/o del direttore di esposizione.
Ai Campionati Italiani, i soggetti in vendita non potranno essere sgabbiati prima delle ore 13.00 del secondo giorno di apertura al pubblico, salvo deroga motivata del Comitato organizzatore o differente previsione contenuta nell’ambito del Regolamento; quelli proclamati campioni di razza e/o di colorazione, non prima delle ore 16:00 dell’ultimo giorno dell’esposizione.
Nelle mostre sociali i soggetti non a giudizio, dovranno essere collocati in luogo ben distinto e separato da quelli a giudizio. E’ fatto divieto di collocare animali in vendita o in sosta, nelle gabbie dalle quali siano stati sgabbiati animali giudicati e venduti od in quelle destinate alla degenza degli animali sotto controllo veterinario. L’eventuale inosservanza verrà sanzionata dal Comitato Organizzatore per il tramite dal Direttore dell’esposizione, con un’ammenda pari ad euro 30 da irrogare al trasgressore; quest’ultimo dovrà corrispondere obbligatoriamente detta somma al C.O. prima del termine della manifestazione.
Capitolo VII – Concorso – Giudizio – Valutazione
Articolo 30
In ogni manifestazione riconosciuta dalla FIAV le classi ammesse a concorso possono essere:
• classe A: soggetti del proprio allevamento, con anello FIAV proprio e della stagione riproduttiva ultima trascorsa nel momento in cui si effettua la mostra;
• classe B: soggetti adulti con età massima di cinque anni, con anello FIAV;
• classe C: soggetti con anelli di federazioni Straniere (non possono essere contemplati nei campionati italiani), comunque esclusi dalla premiazione.
Articolo 31
I soggetti iscritti possono essere presentati, come previsto dal regolamento-programma, nelle categorie Singoli, Gruppo, o Famiglia. Il Gruppo deve essere obbligatoriamente dichiarato al momento dell’iscrizione e confermato al momento dell’ingabbio.
Articolo 32
Il riconoscimento ufficiale della razza e della colorazione e la formulazione del giudizio e della valutazione del soggetto a concorso sono riservati ai giudici ufficiali della FIAV iscritti all’Albo Giudici ed in regola con quanto stabilito nel regolamento dell’Ordine dei Giudici, o da giudici appartenenti ad altre Federazioni Europee aderenti all’E.E. se indicati dall’O.d.G. della FIAV.
Articolo 33
Nelle manifestazioni ufficiali, il giudizio e la valutazione dei soggetti a concorso viene effettuato applicando i criteri approvati dalla FIAV, la quale adotta e riconosce come valido lo “Standard Italiano delle Razze Avicole”, pubblicato dalla FIAV stessa e riconosciuto ufficialmente dall’Entente Européenne.
Articolo 34
La Commissione Tecnico-Scientifica è l’organismo ufficiale che, sulla base delle tesi e del lavoro di ricerca elaborati in stretta collaborazione con l’Ordine dei Giudici e anche su indicazione della Commissione Tecnico-Scientifica dell’Entente Européenne, può modificare gli standard ufficiali delle razze e delle colorazioni e riconoscerne di nuovi.
Articolo 35
I soggetti vengono giudicati e valutati in base allo “Standard Italiano delle Razze Avicole” della FIAV, utilizzando la scheda di giudizio e valutazione federale.
Articolo 36
Ogni razza è inserita in un gruppo d’appartenenza in base ad affinità di caratteristiche.
Articolo 37
Le schede di giudizio e valutazione sono consegnate al presidente di giuria dal Comitato Organizzatore. Le schede devono essere già compilate dei seguenti dati:
1. denominazione dell’esposizione;
2. località;
3. data;
4. razza e colorazione;
5. numero della gabbia;
6. sesso;
7. anno di nascita
8. classe di concorso A o B ed, inoltre, l’eventuale partecipazione ai concorsi Gruppo, Famiglia.
N.B. In mancanza di queste indicazioni, il numero dei soggetti giudicabili dal singolo giudice verrà abbattuta del 20%.
Sarà cura del giudice compilare le parti di sua competenza.
Terminate le operazioni di giudizio, le schede devono essere consegnate al presidente di giuria, il quale le consegnerà al Comitato Organizzatore che, a sua volta, provvederà a sistemare ogni originale sulla rispettiva gabbia ed a depositare le copie presso la segreteria dell’associazione organizzatrice. Quest’ultima ha l’obbligo di custodirle in archivio per almeno un anno poiché, in caso d’eventuali contestazioni o di divergenze, farà fede la copia depositata in segreteria.
Articolo 38
Il numero di animali giudicabili per ogni giudice è convenzionalmente stabilito in settanta soggetti per giornata di giudizio nelle manifestazioni che prevedono un numero di soggetti iscritti superiore a 100. Sarà cura del Comitato Organizzatore, all’atto della richiesta di autorizzazione della manifestazione, verificare che il numero dei giudici sia congruo a quello degli animali esposti. Il giudice parziale consentirà al Comitato Organizzatore di incrementare nel calcolo degli animali esponibili, un numero pari a 30 nel caso abbia superato una prova di esame; pari a 50, nel caso abbia superato due prove di esame; pari a 70 nel caso abbia superato almeno tre prove di esame. Nelle manifestazioni che prevedono un numero di soggetti iscritti superiore a 200, è obbligatorio convocare almeno un giudice parziale che abbia conseguito una sola prova di esame. Ogni caso particolare sottoposto dal Comitato Organizzatore, sarà valutato congiuntamente dal responsabile mostre della FIAV e dal Presidente dell’Ordine dei Giudici.
Articolo 39
Il Presidente di giuria avrà cura di assegnare al giudizio le razze presenti alla manifestazione ai giudici convocati.
Il Presidente di Giuria avrà inoltre il compito di sorveglianza e coordinamento delle fasi di giudizio, assistenza e consulenza ai giudici, collaborazione con il C.O.
Articolo 40
Schema di giudizio; il giudice, prima di tutto, deve esaminare le caratteristiche della razza; esse sono suddivise in vari gruppi di voci ad ognuna delle quali corrisponde il giudizio sintetico di:
• pregio
• spetto migliorabile
• difetto
Il giudice deve completare il giudizio riportando le impressioni personali ricavate dall’attento esame del soggetto e facendo sempre riferimento allo standard della razza cui appartiene. Al fine di esprimere una valutazione il più possibile completa, è indispensabile che il giudice esamini il soggetto anche in riferimento alle voci inerenti le condizioni espositive o gli aspetti migliorabili.
Al termine delle operazioni di giudizio deve essere riportata, nell’apposito spazio, la valutazione sintetica globale in base alla classifica di merito, utilizzando il predicato appropriato come prescritto dallo “Standard Italiano delle Razze Avicole” ed il punteggio complessivo.
Ogni scheda di giudizio e valutazione deve riportare la firma ed il timbro del giudice.
N.B. La mancata apposizione di timbro sarà sanzionata dall’ O.d.G.
Articolo 41
I soggetti che riportino una valutazione inferiore a “Molto Buono” saranno esclusi da qualsiasi premiazione.
Articolo 42
La “scheda di giudizio e valutazione” della FIAV è obbligatoria per tutte le esposizioni ufficiali e il giudice è tenuto a rifiutare l’utilizzazione di schede diverse da quella ufficiale.
Articolo 43
Quando la giuria sospende i lavori, tutte le schede di giudizio e valutazione devono essere custodite dal Comitato Organizzatore che ne assume la responsabilità. Alla ripresa dei lavori esse saranno riconsegnate al presidente di giuria.
Articolo 44
E’ compito del presidente di giuria assegnare, quando previsto, il titolo di “Campione di Esposizione”, avvalendosi della collaborazione dei giudici interessati.
Articolo 45
Per i “Gruppi” è previsto, oltre al giudizio d’ogni singolo soggetto, quello globale sull’armonia tra i soggetti stessi. Per quanto riguarda detta valutazione, il giudice dovrà attribuirla adoperando gli stessi predicati utilizzati per la valutazione dei soggetti singoli. Queste operazioni dovranno essere effettuate su un’apposita quarta scheda da applicare all’ultima gabbia, quella contrassegnata dalla lettera “C”. Anche tale scheda dovrà essere timbrata e firmata dal giudice.
Articolo 46
La designazione dei giudici ai Campionati Italiani e la nomina del presidente di giuria nelle altre manifestazioni sono effettuate dal presidente dell’Ordine dei Giudici tramite la segreteria.
E’ fatto divieto a chiunque di interferire sulla designazione dei giudici.
Articolo 47
Possono assistere alle operazioni di giudizio gli allievi giudici, che devono effettuare le prove pratiche previste dal programma del corso giudici, solo se autorizzati dall’Ordine dei Giudici.
La partecipazione degli allievi giudici alle operazioni di giudizio ai C.I. è obbligatoria.
Articolo 48
Dal termine dell’ingabbio sino all’ora di apertura al pubblico, sono ammessi nei locali dell’esposizione soltanto i membri del Comitato Organizzatore, i giudici costituenti la giuria, gli allievi giudici autorizzati in base all’art. 45, le persone incaricate dell’assistenza ai giudici e della cura degli animali esposti. Nessuna ingerenza deve turbare il regolare svolgimento dei lavori della giuria. Tutte le persone ammesse all’esposizione sono tenute ad osservare il più assoluto riserbo sui risultati.
Articolo 49
Il giudice è obbligato e autorizzato a controllare le caratteristiche del soggetto da valutare, estraendolo dalla gabbia. A controllo avvenuto, il Comitato Organizzatore provvederà a far sigillare la gabbia. Qualora il giudice rilevi che il soggetto è sprovvisto di anello federale o che l’anello è contraffatto o irregolare, deve segnalare l’irregolarità al presidente di giuria ed astenersi dal giudizio.
Articolo 50
e schede di giudizio e valutazione, complete di data, timbro e firma del giudice, vanno esposte in corrispondenza della rispettiva gabbia. Il Comitato Organizzatore deve indicare i soggetti vincitori di premi e i “Campioni” nelle varie categorie a concorso, con distinti contrassegni posti sulle gabbie e che generalmente consistono in coccarde di vario colore e grandezza. Questi contrassegni devono essere posti in modo da non ostacolare l’osservazione del soggetto esposto e la lettura della scheda di giudizio e valutazione.
Articolo 51
Il giudice opera sotto la propria responsabilità e il giudizio e la valutazione da lui espressi sono inappellabili. Nel caso commetta un errore, solo lui può rettificarlo, comunque, prima che il giudizio sia ufficiale.
Articolo 52
Il giudice nell’esercizio delle sue funzioni, è equiparato, agli effetti federali, ad un pubblico ufficiale e, come tale, sarà tutelato dall’Ordine dei Giudici.
Articolo 53
Il giudice deve astenersi dall’iniziare o proseguire il giudizio:
1. di soggetti appartenenti a razze per le quali non è abilitato;
2. di soggetti appartenenti a razze non previste a concorso o non riconosciute dalla FIAV;
3. in ambienti non idonei e con luce insufficiente;
4. quando infrazioni regolamentari impediscano od ostacolino gravemente il suo operato.
Il giudice, al termine delle operazioni di giudizio e valutazione dei soggetti, con la collaborazione del Comitato Organizzatore, compilerà le classifiche ufficiali. Deve, inoltre, redigere un verbale in triplice copia, sul quale vanno annotati:
1. il numero complessivo dei soggetti giudicati;
2. i soggetti dichiarati “Campioni”;
Per ognuno di questi soggetti, deve riportare i dati relativi al numero dell’anello di riconoscimento, l’anno di nascita, la razza e la colorazione.
Completerà la stesura del verbale stilando una breve relazione sull’andamento delle operazioni di giudizio e valutazione degli animali a lui assegnati. La consegna dell’originale di questo verbale al Comitato Organizzatore sancisce l’ufficialità delle operazioni di giudizio e di valutazione. Una copia del verbale deve essere trasmessa dal giudice all’Ordine dei Giudici e l’altra deve essere conservata dal giudice personalmente.
Articolo 54
Il presidente di giuria, nel rispetto dell’autonomia di giudizio dei colleghi, coordina il lavoro del collegio giudicante, fissa le procedure e le competenze di ciascun giudice. Egli mantiene i contatti con il direttore del Comitato Organizzatore, al quale trasmette le richieste inerenti gli atti del suo mandato. Il presidente di giuria risponde del suo operato direttamente all’Ordine dei Giudici. E’ tenuto alla compilazione di una relazione sull’attività della giuria e sull’andamento dell’esposizione.
E’ responsabile della proclamazione del “Campione dell’Esposizione”. La sua relazione va trasmessa insieme alle relazioni dei colleghi. E’ fatto obbligo al presidente di giuria di rimanere nei locali dell’esposizione fino al termine di tutte le operazioni inerenti il giudizio e la valutazione dei soggetti esposti. Esse s’intendono concluse con la chiusura del verbale dell’esposizione, compilato in triplice copia.
Il presidente di giuria deve consegnare l’originale del verbale al Comitato Organizzatore, una copia all’Ordine dei Giudici e conservare l’altra personalmente.
Articolo 55
Il giudice e l’allievo giudice non possono essere designati a svolgere le operazioni di giudizio e valutazione nelle razze e sezioni nelle quali espongono soggetti propri, fatta eccezione nelle mostre di specializzazione nelle quali i giudici non possono essere designati a giudicare nelle colorazioni da loro esposte.
Capitolo VIII – Premiazione – Omologazione
Articolo 56
Ogni espositore, per i soggetti presentati a concorso, ha diritto di ritirare la scheda di giudizio e valutazione e di ricevere un diploma di classifica per i soggetti premiati. Quando i soggetti premiati sono più di uno, il diploma può essere unico.
Articolo 57
I risultati dell’esposizione e le corrispondenti premiazioni ordinaria e speciale debbono essere esposti nei locali dell’esposizione, che deve avvenire all’ora stabilita dal regolamento-programma. Nel caso di eventuali imprevisti, la consegna dei premi e dei diplomi può essere rimandata e dovrà essere effettuata a spese dell’associazione organizzatrice.
Articolo 58
Lo sgabbio degli animali deve iniziare dopo che la manifestazione si è conclusa e deve avvenire all’ora prevista dal regolamento-programma.
Articolo 59
I lavori della giuria devono essere conclusi tassativamente prima dell’apertura al pubblico dell’esposizione.
Articolo 60
Hanno diritto all’ingresso gratuito all’esposizione gli espositori, i giudici, i membri del Consiglio Direttivo Federale e i membri del Comitato Tecnico Scientifico.
Articolo 61
L’associazione organizzatrice (o il club), entro trenta giorni dal termine dell’esposizione, deve trasmettere alla FIAV una relazione sulla manifestazione, contenente i dati relativi all’ingabbio, alle classifiche, alle premiazioni ed agli ingressi ed inviare il catalogo predisposto. Sulla scorta di tali dati e dopo aver preso le decisioni definitive sugli eventuali ricorsi presentati, devono essere omologate sia le classifiche sia le premiazioni.
Articolo 62
I reclami e gli esposti per presunte irregolarità o infrazioni al regolamento, non relativi al giudizio, possono essere presentate da chiunque abbia relazioni dirette con la FIAV, entro dieci giorni dalla data di chiusura dell’esposizione.
Il reclamo va presentato in prima istanza all’associazione che ha allestito l’esposizione e deve essere accompagnato dalla tassa di reclamo stabilita dal regolamento-programma dell’esposizione che sarà restituita in caso di accoglimento. In seconda istanza ed in via definitiva è competente il Consiglio Direttivo Federale.
Non vengono accettati reclami sull’operato dei giudici salvo nel caso in cui riguardino irregolarità o infrazioni ai regolamenti. Eventuali presunti errori di giudizio e valutazione possono essere segnalati all’Ordine dei Giudici. Tali segnalazioni vanno sempre accompagnate dalla documentazione inerente, come prova oggettiva, e dal versamento della tassa prevista.
Articolo 63
Le eventuali variazioni alle classifiche apportate in sede di omologazione, devono essere comunicate all’associazione organizzatrice ed agli interessati.
Capitolo IX – Provvedimenti disciplinari
Articolo 64
Il direttore dell’esposizione deve contestare ogni infrazione rilevata a carico di un partecipante all’esposizione, segnalandola per iscritto all’interessato. Inoltre deve redigere un verbale circostanziato annotando l’avvenuta contestazione e le eventuali giustificazioni addotte dall’interessato. Il verbale deve essere trasmesso all’associazione di appartenenza dell’interessato ed al Consiglio Direttivo Federale.
Articolo 65
Le infrazioni al presente regolamento ed ai regolamenti espositivi da parte delle associazioni organizzatrici vengono perseguite con uno o più dei seguenti provvedimenti:
1) annullamento del riconoscimento federale dell’esposizione;
2) non omologazione di tutti o di una parte dei risultati e delle conseguenti classifiche;
3) divieto di organizzare manifestazioni, avicole e culturali per un periodo massimo di due anni.
Articolo 66
Le persone fisiche responsabili delle infrazioni di cui agli articoli precedenti, sono soggette alle sanzioni disciplinari previste dallo statuto federale.
Capitolo X – Disposizioni varie
Articolo 67
La cancellazione, la sospensione o il rinvio di un’esposizione autorizzata dalla FIAV, dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo Federale, sentito anche il parere non vincolante del presidente dell’Ordine dei Giudici. La conseguente variazione al calendario esposizioni, deve essere trasmessa dalla FIAV a tutte le associazioni.
Articolo 68
I Comitati Organizzatori delle esposizioni non sono tenuti a restituire la quota d’iscrizione pagata per i soggetti iscritti e che vengono esclusi a norma di regolamento, dal giudizio o dalla premiazione.
Articolo 69
Presso l’ufficio direzione dell’esposizione di ogni manifestazione deve essere tenuta, a disposizione del pubblico, una copia del regolamento-programma dell’esposizione in corso.
Articolo 70
Su eventuale richiesta della FIAV le associazioni organizzatrici sono tenute a distribuire fra i partecipanti ed il pubblico materiale pubblicitario o questionari. I questionari raccolti devono essere trasmessi con sollecitudine alla segreteria della FIAV.
Articolo 71
La campagna pubblicitaria eventualmente svolta a supporto delle manifestazioni a patrocinio FIAV, anche con l’ausilio di social network, media e terzi estranei alla Federazione, deve essere rivolta al conseguimento dei fini statutari della FIAV. Sotto la responsabilità del Comitato organizzatore dell’evento, essa dovrà dunque essere conforme agli stessi e non potrà contenere indicazioni palesemente fuorvianti inerenti gli animali, il relativo allevamento, attitudini ovvero inerenti gli assetti federali, così come predeterminati da Statuto e regolamenti. In caso di trasgressione, ogni decisione in merito all’irrogazione delle sanzioni più adeguate al caso, spetterà al Consiglio Direttivo Federale, che potrà riferirsi a quelle contemplate dall’art. 20 del Regolamento Federale ovvero, laddove la responsabilità sia individuabile in capo ad una o più associazioni e/o club federati, a quella prevista dall’art. 65 n.3 del presente Regolamento.
Articolo 72
Eventuali modifiche al presente regolamento devono essere approvate dal Consiglio Direttivo Federale.
Matelica 24 giugno 2019