STATUTO

FIAV – Federazione Italiana delle Associazioni Avicole

ART. 1
Costituzione

1) È costituita con sede in Sacile (PN) Viale Zancanaro 22, l’Associazione denominata FEDERAZIONE ITALIANA delle ASSOCIAZIONI AVICOLE.

2) La Federazione persegue scopi di solidarietà sociale e opera per la tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente. In particolare svolge le attività indicate all’articolo 2.

3) Finchè in essere, non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Impiega ordinariamente gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. In caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il suo patrimonio, sentito l’organismo di controllo, ad altre associazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

4) Quanto indicato nel precedente comma seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 Dicembre 1997, n 460.

5) La Federazione ha durata illimitata.

6) Il trasferimento della sede non comporterà modifica statutaria.

ART. 2
Attività

La Federazione è indipendente da ogni movimento politico e confessionale e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale nella promozione e nel sostegno di attività nel settore della TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE ai sensi dell’Art 10 del D.Lgs 460/97. In generale si prefigge di propagandare la conoscenza ed il rispetto per gli uccelli e per il loro habitat, si occupa della loro protezione e della difesa dell’ambiente in cui viviamo. In particolare essa sostiene il miglioramento e lo sviluppo del patrimonio avicolo nazionale e, attraverso l’operato degli allevatori tesserati nelle associazioni, diffonde i sistemi del corretto allevamento a scopo ornamentale ed espositivo, consente la riproduzione di soggetti altrimenti in via d’estinzione e la selezione di nuove razze e/o colorazioni. La Federazione persegue le sue finalità anche attraverso altre azioni qui elencate:

– Regolamentazione, coordinamento e controllo delle attività svolte dalle associazioni federate e dei loro tesserati.

– Iscrizione ad organizzazioni internazionali che condividono le stesse finalità.

– Collaborazione con enti, istituzioni, federazioni in ambito nazionale che condividano lo stesso interesse per la tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, e per la selezione e la promozione dell’allevamento di piccoli animali domestici.

– Promozione e diffusione a mezzo stampa della cultura avicola e
pubblicazione della rivista “Avicoltura-Avicultura”.

– Promozione e coordinamento delle iniziative e delle attività della Federazione e delle Associazioni a mezzo del sito internet ufficiale.

– Istituzione ed aggiornamento del Libro degli standard delle razze avicole pure ed ornamentali

– Conservazione ed aggiornamento del Registro Nazionale Allevatori (RNA) delle razze avicole pure ed ornamentali.

– Fornitura agli allevatori tesserati dalle Associazioni, dei contrassegni inamovibili (anelli) acquistati da ditte specializzate o ricevuti da pubbliche istituzioni o da altri organismi anche internazionali, ai quali la Federazione aderisce.

– Promozione, organizzazione o semplice partecipazione a manifestazioni che abbiano carattere di esposizione divulgativa, concorso, mostra scambio, in ambito nazionale e internazionale che riguardino l’avicoltura principalmente, ma anche l’allevamento di piccoli animali domestici o da compagnia, l’agricoltura e le tematiche ambientali.

– Promozione e organizzazione di manifestazioni a carattere sportivo in ambito nazionale o internazionale, aperte a tutti i tesserati che producano riconoscimenti delle attività di selezione e allevamento delle razze avicole pure ed ornamentali, particolarmente di quelle di origine autoctona

– L’acquisto di beni connessi allo svolgimento dell’attività istituzionale e l’attività di intermediazione tra il venditore e i soci della Federazione attraverso la costituzione di gruppi di acquisto.

– Il compimento di ogni altro atto utile al raggiungimento delle finalità statutarie, la cooperazione con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale operano nella tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente.

ART. 3
Soci

Possono diventare soci della Federazione tutte le Associazioni che ne condividano le finalità di utilità sociale a condizione che

non perseguano fini speculativi e di lucro e non svolgano attività commerciali in ambito avicolo amatoriale

– tutti i tesserati non perseguano fini di lucro e non pratichino attività commerciali in ambito associativo.

Le Associazioni che entrano a far parte della Federazione sono tenute al versamento di una quota associativa annuale in ragione del numero dei tesserati. Per ogni tesserato iscritto verrà versata la quota stabilita dall’Assemblea dei delegati annualmente, in ragione alle esigenze della Federazione. Le quote versate non possono essere restituite, né in caso di interruzione del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento della Federazione, e non sono quindi trasmissibili. Le modalità per l’ingresso nella Federazione sono uniformi e sono indicate nel Regolamento generale. La richiesta per l’ingresso in Federazione va inoltrata al Consiglio Direttivo Federale e comporta la preventiva accettazione delle norme statutarie e degli obblighi relativi, in particolare per quanto riguarda il versamento delle quote associative. L’ammissione alla Federazione è deliberata a scrutinio palese ed a maggioranza di voti del Consiglio Direttivo Federale ed ha effetto immediato.

Un’Associazione confederata (in seguito anche indicata con il termine Socio) cessa di appartenere alla Federazione:
– per scelta volontaria.
– per suo scioglimento.
– per non aver effettuato il versamento della quota associativa per un anno, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata.

– per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo Federale.
– per violazione delle norme etiche o statutarie.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale già versato. I soci espulsi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo Federale di fronte all’ Assemblea dei Soci. L’apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all’interessato con lettera raccomandata. Le modalità associative garantiscono l’effettività del rapporto, escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Comunque la partecipazione alla Federazione non può essere temporanea. Tutti i soci hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

Tutti i soci hanno diritto al voto per l’approvazione o le modifiche dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi o di controllo. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e quelle del regolamento generale, a versare la quota associativa ed altri eventuali contributi, una tantum, stabiliti dall’Assemblea. I soci sono tenuti all’adempimento dei compiti istituzionali e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

ART. 4

Organi federali

Sono organi della Federazione: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti (o il Revisore dei conti). Tutte le cariche elettive e le nomine sono a titolo gratuito.

ART. 5
Assemblea

1) L’Assemblea è costituita da tutti i Soci (le Associazioni che fanno parte della Federazione), rappresentati da un delegato.
2) Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno, e in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
E’ possibile presenziare validamente alle riunioni ordinarie dell’Assemblea anche attraverso sistemi informatici di videoconferenza.
3) Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell’ ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 gg. prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail)
4) La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei Soci, in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 gg. dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 gg. dalla convocazione.
5) In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
6) Per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto o per azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo per violazione del mandato e delle leggi statutarie, sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci.
7) Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

8) Nessun membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti può essere il delegato di un Socio.
9) L’Assemblea ha i seguenti compiti:
– Eleggere il Consiglio Direttivo.
– Eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore dei Conti.
– Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio
– Approvare il bilancio preventivo e consuntivo
– Approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto
– Deliberare in merito ai provvedimenti disciplinari presi dal Consiglio nei confronti dei Soci
– Stabilire l’ammontare della quota associativa.
10) Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

ART. 6
Consiglio Direttivo
  1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

  2. Possono essere eletti alla carica di consigliere tutti i tesserati dalle associazioni che non abbiano subito provvedimenti disciplinari nei tre anni precedenti l’elezione.

  3. La carica di Consigliere Federale, come quella di Presidente federale, è incompatibile con quella di Revisore dei conti e di Presidente di associazione federata.

  4. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno.

  5. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 gg. prima della data fissata con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail).

  6. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 5, alla convocazione entro 12 gg, dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 gg. dalla convocazione.

  7. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri. Non è prevista la partecipazione per delega.

  8. Le delibere del Consiglio vengono approvate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. Ogni componente ha diritto ad un voto ed in caso di parità nelle votazioni palesi, prevale quello del Presidente.

  9. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo, decade dalla carica.

  10. Il Presidente deve rimettere il suo mandato e convocare una nuova Assemblea elettiva nel caso in cui il Consiglio perda la metà dei consiglieri.

  11. Il Consiglio Direttivo federale ha i seguenti compiti:

-Eleggere il Vice Presidente della Federazione
-Nominare il segretario ed il cassiere

– Fissare le norme per il funzionamento della Federazione.

– Tradurre in programma operativo le linee di indirizzo contenute nelle delibere dell’assemblea, autorizzandone i relativi capitoli di spesa.

– Provvedere alla gestione economico-finanziaria della federazione

– Sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci consuntivo e preventivo annuali.

– Ratificare nella prima seduta utile, provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza

– Accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci.
– Amministrare le sanzioni disciplinari ai soci ed ai tesserati.

ART. 7
Presidente

1) Il Presidente viene eletto dall’Assemblea insieme al gruppo dei Consiglieri del Consiglio Direttivo.

2) Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione nei confronti di terzi o se chiamato in giudizio.

3) Il Presidente convoca e presiede le Riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo
4) In caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

5) Esso cessa dalla carica se non ottempera a quanto disposto nei precedenti Art. 5 comma 4 e Art. 6 comma 6.

6) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte in ordine dal Vice Presidente o da un Consigliere in ordine di età.

ART. 8
Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
– Provvedere alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci.
– Provvedere al disbrigo della corrispondenza.
– È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

ART. 9
Cassiere

Il Cassiere deve:
– Predisporre lo schema di progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo.
– Provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità della Federazione nonché alla conservazione della documentazione relativa.
– Provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio.

ART. 10
Collegio dei Revisori dei Conti

E’ nelle possibilità dell’Assemblea se lo ritiene necessario, nominare un Revisore dei Conti oppure un Collegio di Revisori.

Il Collegio dei Revisori è costituito da tre componenti, con idonea capacità professionale, anche non tesserati, purchè non colpiti da provvedimenti disciplinari in ambito federale, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione amministrativa, in relazione alle norme di legge e di Statuto.

Ha il compito di predisporre una relazione annuale in occasione della presentazione del bilancio consuntivo.

ART. 11
Durata delle cariche

1) Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2) Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 12
Risorse economiche

La Federazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
– Quote associative e contributi soci.
– Sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o straniere.
– Sovvenzioni e contributi dello Stato, dell’Unione Europea, di Istituzioni o di Enti pubblici, nazionali o stranieri.
– Erogazioni liberali da parte di società, enti, persone fisiche che intendono sostenere l’attività.

– Rimborsi derivanti da convenzioni.
– Eventuali entrate per servizi prestati dalla Federazione.
– Eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
– Donazioni, lasciti e rendite di beni mobili ed immobili pervenuti alla Federazione a qualunque titolo.

– Sponsorizzazioni.
– In ogni altro modo consentito dalla legge nel rispetto del D.Lgs 460/97.
I fondi sono depositati presso l’istituto di credito indicato dal Consiglio.

ART. 13
Quota sociale

l) La quota associativa a carico dei soci e fissata dall’Assemblea dei soci. Essa è annuale e non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2) I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività della Federazione. Essi non sono elettori ed i loro tesserati non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 14
Bilancio o rendiconto

1) Ogni anno devono essere redatti a cura del Consiglio i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza dei voti.
2) Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3) L’esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

ART. 15
Norma di rinvio

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del libro l° titolo II del codice civile, nonché quelle previste dal D.Lgs. 4 Dicembre 1997 N° 460.