REGOLAMENTO
(Approvato a Calea -TO- il 18 gennaio 2004; modificato il 25 luglio 2004, il 08 luglio 2007)
ART.1
La Federazione si prefigge di edire e pubblicare il notiziario federale “AVICOLTURA-AVICULTURA”. Esso è Organo Ufficiale della Federazione. Lo scopo preminente della pubblicazione è tecnico-scientifico e si prefigge di divulgare norme, tecniche e consigli sul corretto allevamento e selezione avicola.
ART.2
Su di esso saranno pubblicati:
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i verbali delle Assemblee generali sia ordinarie sia straordinarie con le rispettive eventuali modifiche statutarie e delibere;
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le modifiche allo standard apportate dal Comitato Tecnico-Scientifico;
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ogni qualsiasi altra modifica di norma o regolamento riguardante la Federazione ;
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verbali o estratti di quanto stabilito o concordato a livello europeo con l’Entente Europèenne;
- ogni altra notizia o informazione che il Consiglio Direttivo Federale ritenga utile e/o necessaria per coordinare i rapporti e la collaborazione fra le varie Associazioni.
ART.3
Organi del Notiziario sono:
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Il Direttore
-
il Comitato di redazione
ART.4
Il Direttore responsabile è nominato dal Consiglio Direttivo Federale.
Esso deve:
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essere tesserato di un’Associazione federata F.I.A.V. (condizione non necessaria qualora il Direttore nominato sia già esercitante nella professione di giornalista professionista iscritto all’albo generale dei giornalisti);
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Avere idonee capacità professionali;
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iscriversi (essere iscritto) all’ordine dei giornalisti nell’apposito elenco regionale riservato ai direttori di testate a carattere tecnico-scientifico;
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tenere i contatti fra il Consiglio Direttivo Federale ed il Comitato di Redazione, per valutare di volta in volta le caratteristiche di pubblicazione; tenere i contatti e seguire la tipografia per quanto concerne la stampa;
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inviare copia degli articoli proposti per la pubblicazione al Comitato di Redazione per la conseguente valutazione;
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nel limite del possibile cercare di dare spazio e risalto ad ognuna delle Associazioni federate;
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provvedere alla spedizione del notiziario tramite l’ufficio postale preventivamente concordato don l’Ente Poste;
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altresì può avvalersi di collaboratori esterni, anche non tesserati, purché il contributo da loro apportato al notiziario sia di alto valore tecnico-scientifico.
ART.5
Il Comitato di Redazione è nominato dal Consiglio Direttivo Federale ed è composto da tre a cinque membri, uno dei quali può essere scelto anche fra i non tesserati purché di idonee capacità tecnico-scientifiche.
Esso, in stretta collaborazione con il Direttore, ha il compito di facilitare l’acquisizione e la valutazione del materiale da pubblicare, dando il parere che deve essere ritenuto vincolante. Valuta gli scritti pervenuti dai soci per la pubblicazione e non potrà ammettere quelli con carattere politico, offensivo o in contrasto con le finalità statutarie della Federazione e/o in ogni modo lesivi dell’immagine della Federazione e dei suoi Organi.
ART.6
Il Direttore cessa dalla carica:
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per dimissioni;
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per comportamenti in contrasto con le norme statutarie e con il presente regolamento;
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qualora il rapporto di fiducia concesso venga meno in seguito ad avvenimenti o fatti particolarmente gravi a lui imputabili che ledano la Federazione, i suoi Organi e/o i suoi associati.
ART.7
Il notiziario federale:
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sarà inviato ad ogni singolo socio delle Associazioni federate (non sono ammesse spedizioni cumulative), sempre che la propria Associazione abbia provveduto nei tempi stabiliti dal presente regolamento e cioè entro il 31 gennaio dell’anno in corso a fornire alla Federazione e al Direttore del periodico l’elenco dei soci completo di indirizzo postale e regolato la quota federale;
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sarà inoltre inviato, su indicazione del Consiglio Direttivo Federale, ad enti pubblici od ad organismi privati e persone, sia italiane sia estere, a scopo promozionale e/o divulgativo;
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è organo ufficiale della Federazione pertanto in esso saranno pubblicati articoli e documenti riguardanti la vita della Federazione e delle Associazioni ad essa federete;
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potranno essere ammessi scritti riguardanti altre associazioni od enti non federati purché di elevato valore tecnico e/o scientifico ed a scopo informativo;
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pubblicherà resoconti di manifestazioni che abbiano ricevuto riconoscimento dalla Federazione;
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potrà pubblicare calendari di manifestazioni avicole;
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ne è vietata la vendita e la sottoscrizione da abbonamento tramite denaro
Calea (TO) li 18 Gennaio 2004